Art. 10.
(Commissioni disciplinari).

      1. La funzione disciplinare è attribuita a commissioni locali composte da professionisti e con modalità idonee ad assicurare la necessaria imparzialità e indipendenza.
      2. I componenti delle commissioni disciplinari sono eletti contestualmente, ma separatamente dai consigli locali; hanno sede presso il consiglio locale competente dell'Ordine professionale che provvede ai mezzi e al personale necessari al loro funzionamento.
      3. Le norme in materia di composizione e di durata delle commissioni disciplinari nonché il procedimento disciplinare sono definiti dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 39. Tali norme devono comunque garantire lo svolgimento del giusto procedimento con specifico riferimento al principio del contraddittorio e prevedere l'impugnabilità dei provvedimenti disciplinari locali davanti ai competenti Consigli nazionali.